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- 1 - Valentino De Nardo In tal modo vengono tutelati tutti i cittadini dai mutamenti dei Governi e quindi anche quelli espressi dalle minoranze parlamentari. In caso contrario, il singolo cittadino sarebbe equiparato ad un suddito, soggetto agli interessi politici ed agli umori del momento delle maggioranze di governo, in spregio del principio della certezza del diritto , e, quindi, ad un regime autoritario e di fatto dittatoriale, scevro dai limiti della democrazia, fondata sulla Costituzione liberale repubblicana, che assicura il principio fondamentale democratico , per cui i pubblici poteri ed i singoli cittadini sono posti, nelle rispettive sfere giuridiche, su un piano di parità assoluta, in quanto sono entrambi soggetti alla legge e, principalmente, a quella suprema, dettata dalla Costituzione. Il suddetto nuovo modello democratico consente, pertanto, di dare finalmente piena attuazione alla Parte I^ della Costituzione , che stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla sovranità popolare, che riconosce e garantisce idiritti (diritti soggettivi e aspettative giuridiche) di tutti gli uomini , espressamente dichiarati inviolabili da parte dei pubblici poteri, nel quadro del contemporaneo Stato liberale e democratico.
- 2 - Valentino De Nardo
- 3 - Valentino De Nardo Il modello democratico non si fonda, pertanto, solo sulla rappresentanza popolare, attraverso elezioni a suffragio universale, e la separazione dei poteri, che permette il controllo reciproco degli organi governativi - cosicchè "il potere limita il potere", secondo la celebre frase di Montesquieu - ma anche su un terzo principio fondamentale, che anzi precede i primi due, ovvero il principio maggioritario dei suoi organi istituzionali di natura collegiale o collettiva, necessario per la nascita ed il funzionamento di ogni nuovo soggetto giuridico democratico, che possa assumere decisioni distinte dai suoi membri. Pertanto il principio della maggioranza o il principio maggioritario, non è solo un modo di formazione della volontà negli atti collegiali e, talora, in quelli collettivi, ma è innanzitutto un principio fondamentale del modello democratico. Infatti, non è sufficiente che un governo sia eletto a suffragio universale, perchè poi i voti degli elettori sono diversi in base alle diverse scelte politiche dei candidati dei vari partiti. Occorre, quindi, che si formi una maggioranza parlamentare, sulla base del principio della maggioranza dei consensi, così come occorre che tale maggioranza, specie se formata da un governo di coalizione - come normalmente avviene - assuma le sue decisioni unitarie sulla base di un programma concordato a maggioranza. E' necessario, quindi, un criterio oggettivo democratico, che consenta la nascita ed il funzionamento del nuovo soggetto statuale o sovranazionale e questo non può che essere individuato - sulla base della teoria dell'accordo - nel principio maggioritario, previamente accettato da tutti i membri, che hanno deciso di farne parte. Sul piano internazionale, quindi, o si rimane sul piano della logica dei separati trattati bi o plurilaterali, con la ben nota limitazione della loro efficacia per l'inesistenza di apparati esecutivi e giurisdizionali superiori alle parti contraenti, che assicurino il rispetto dell'accordo concluso, o si crea un nuovo ordinamento giuridico comune od un nuovo soggetto giuridico, distinto dai suoi singoli membri, mediante un accordo costituente fra tutti gli Stati partecipanti, che preveda il meccanismo del voto a maggioranza per i nuovi organi comuni. E' quindi inevitabile la creazione di un nuovo Stato di diritto e democratico, anche se le forme potranno essere diverse, mediante la nascita di un nuovo Stato unitario, che sostituisca i precedenti Stati, aderenti al nuovo accordo costituente, o quella di uno Stato Confederale, con competenze limitate ad una politica estera comune, o di uno Stato federale, con le competenze comuni, sia in politica estera ed interna, attribuitegli dagli Stati aderenti, che non perdono in entrambi questi ultimi due casi la loro personalità giuridica, se in tal modo concordato. Pertanto, sul piano del diritto internazionale, la teoria dell'accordo ( che è stata definita teoria del diritto occidentale contemporaneo e del diritto naturale vigente dalla dottrina italiana di filosofia del diritto ) consente la perfetta coesistenza di Stati nazionali democratici federati con un ordinamento sovranazionale democratico federale, proprio in quanto principio universale del diritto e fondamento giuridico del moderno Stato di diritto e democratico. Ciò dimostra che l'accordo - nella specie sulle decisioni a maggioranza del nuovo soggetto od ordinamento giuridico comune -, sia l'elemento primigenio del diritto e, quindi, la prevalenza della teoria contrattualistica in esame, che si esprime nell'accordo, non solo sulla teoria normativa e su quella imperativistica, ma anche su quella istituzionalistica , che parte dal concetto sociologico di istituzione, perchè la norma, il comando o le istituzioni ne sono un suo prodotto e spiega perchè queste ultime possono essere plurali e diverse ( teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici), appunto perchè nascenti da distinti accordi, i quali possono dar vita, sia a singole separate norme, che a nuove istituzioni, e dimostra, in conclusione, che l'accordo sia l'unico principio veramente unificante delle une e delle altre e possa, altresì, organizzare tali separati accordi o nuovi soggetti od ordinamenti comuni, attraverso una concatenazione di accordi - dal patto fondante o costituzionale ai singoli accordi fra privati - nel quadro di un unitario ordinamento giuridico, sia interno che internazionale. Il diritto non nasce, cioè, nè da un'autorità esterna alla società - ordine dell'Autorità -, nè da una ragione astratta - diritto naturale -, bensì dalla volontà popolare attraverso il libero accordo, dando vita allo Stato democratico, unico e vero Stato di diritto, poichè esprime la volontà e l'etica reale di un popolo. L'accordo è dunque "l'universale giuridico" , ossia l'essenza stessa del diritto, quale suo carattere intrinseco, corrispondendo al concetto di soluzione pacifica e concordata (non violenta o fraudolenta) di un conflitto o comunque di una questione di interessi comune a più soggetti (e quindi intersoggettivo: rapporto giuridico). Per tale motivo, esso è la fonte principale e sostanzialmente l'unica del diritto internazionale, che è un ordinamento, tuttavia, ancora in via di formazione, perchè attualmente fondato essenzialmente su rapporti giuridici particolari fra soggetti determinati (accordi particolari) e, quindi, privo di una unitaria struttura rappresentativa degli interessi comuni, perfetta sul piano giuridico (quale potrebbe formarsi in base ad un accordo collettivo o generale di tutti gli Stati - fondato sul principio maggioritario dei consensi-, per assicurare non solo la pace, ma anche un equilibrato sviluppo economico mondiale), come nei singoli Stati democratici. Stante l'innata essenza del suddetto carattere del diritto, che si rinviene nell'ordine fenomenico, risulta vano il tentativo di individuarne la fonte in una precostituita volontà umana (ossia in una norma fondamentale -o primaria- sulla produzione giuridica), sia pure tacita e consuetudinaria. L'accordo è, infatti, in ogni caso l'anello necessario iniziale e dinamico del fenomeno giuridico, il quale può legittimamente esprimersi (salvo sistemi giuridici, camuffati da forme dittatoriali od oligarchiche, di diritto od anche semplicemente di fatto) solo nel sistema giuridico democratico, basato sull'accordo, cioè sul principio della sovranità popolare. La teoria dell'accordo, quale fondamento del diritto, nascente dal rapporto giuridico, nel quadro dell'unitario ordinamento giuridico interno od internazionale, identifica i principi generali del diritto, necessari per la soluzione dei maggiori odierni problemi sociali ed istituzionali, quali la pace, un nuovo ordine internazionale, fondato su un più equilibrato sviluppo economico mondiale, ed ordinamenti interni ed internazionali, realmente democratici. Essa si presenta particolarmente utile nella attuale fase di riforme istituzionali, essendo preliminare ad esse la precisa individuazione dei principi generali del diritto, che regolano la costruzione di ogni ordinamento giuridico, sia statuale che internazionale. Indi, l'opera approfondisce le applicazioni della teoria sui temi più attuali del diritto internazionale, quali l'Unione Europea, la Corte Penale Internazionale e l'O.N.U., oggetto di relazioni svolte in vari convegni, fornendo soluzioni nuove per un ordine internazionale multipolare, realmente democratico, nel contesto attuale della globalizzazione. In particolare, tale principio universale democratico consente di realizzare un ordinamento sovranazionale, federale, libero ed aperto, sia a livello europeo, che in prospettiva mondiale, senza sacrificare le singole identità nazionali e locali, sul modello dello Stato di diritto e democratico, che rappresenta storicamente ed anche giuridicamente, in base della teoria dell'accordo, il culmine dell'evoluzione giuridica. “Recensione pubblicata dall’avv. Giovanni Cipollone, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Direttore della rivista “ Temi Romana”,sul Foro Romano n. 3 maggio-giugno 2004 ( Notiziario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma)” “L’Autore, noto per i suoi approfonditi studi soprattutto nel campo del diritto internazionale, approfondisce, mediante una accurata analisi, la teoria dell’accordo quale fondamento dello stato di diritto, nell’ambito di un nuovo ordinamento giuridico. Trattasi di un’opera di grande pregio poichè fornisce soluzioni nuove per la creazione di un ordine internazionale multilaterale, realmente democratico, nel contesto attuale della globalizzazione, sia a livello europeo che in prospettiva mondiale. Gli assetti costituzionali esaminati, che aborriscono totalmente la violenza, richiamano alla mente il “foedus pacificum” vagheggiato da Kant, ma l’Autore supera gli aspetti prettamente filosofici per affacciarsi in un panorama più vasto che prelude alla affermazione di principi giuridici applicabili in un vero Stato di diritto". Giovanni Cipollone- 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - In queste nuove pubblicazioni dopo il libro “ La teoria dell’accordo per governare la globalizzazione” ho inteso precisare che il modello di Stato democratico, per realizzare una democrazia compiuta, e non mantenersi sempre in una visione autoritaria e statualista dell’ordinamento, non si deve fondare solo sulla rappresentanza popolare, attraverso elezioni a suffragio universale, sulla separazione dei poteri, e sul principio maggioritario dei suoi organi istituzionali di natura collegiale o collettiva, necessario per la nascita ed il funzionamento di ogni nuovo soggetto giuridico democratico, ma anche sul riconoscimento dei diritti quesiti (di cui la pensione, ne costituisce il principale e più attuale esempio, quale retribuzione differita, frutto di un patto fra il cittadino e lo Stato), in quanto la sovranità appartiene al popolo, non solo considerato nella totalità dei suoi componenti, ma anche nei singoli soggetti privati, che ne fanno parte, i quali sono sovrani nelle rispettive sfere giuridiche nel quadro delle norme costituzionali, che li tutelano, non solo nei rapporti privatistici fra di loro, ma anche e soprattutto nei confronti dei pubblici poteri, per evitare la c.d. “tirannia o dittatura della maggioranza”, considerati i poteri di supremazia, di cui essi dispongono, ma pur sempre nei limiti previsti dalla Costituzione nelle varie materie. In tal modo vengono tutelati i singoli cittadini dai mutamenti dei Governi e quindi anche quelli espressi dalle minoranze parlamentari. Inoltre, nelle ultime due pubblicazioni ho ulteriormente evidenziato che nello Sato democratico tutti i diritti sono fondamentali e inviolabili, nei termini stabiliti dalla Costituzione ( art. 2), anche negli stati di emergenza, come quello attuale, che non possono costituire eccezioni alle garanzie costituzionali del riconoscimento e della tutela dei diritti dei cittadini e dell’uomo, più in generale, della separazione dei poteri e del ruolo di centralità del Parlamento, massima espressione della sovranità popolare e del principio di legalità dello Stato di diritto e democratico. - 13 -
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